Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione con un’ordinanza serve da monito sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, infatti, non solo pone fine al percorso legale del ricorrente, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo provvedimento per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nel giugno 2024. L’imputato, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla massima istanza della giurisdizione penale. La Corte Suprema, riunitasi in udienza nel febbraio 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione e, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso la sua decisione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
L’esito del giudizio è stato netto e lapidario: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria rappresenta uno stop immediato al processo di impugnazione. A differenza di una sentenza di rigetto, in cui la Corte esamina le ragioni del ricorso e le giudica infondate, la dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorso non ha superato il filtro preliminare di ammissibilità.
La Corte di Cassazione, infatti, non ha nemmeno avuto modo di entrare nel merito della questione. L’atto presentato non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, che la legge richiede per poter essere esaminato. Di conseguenza, il provvedimento si è chiuso con una decisione puramente processuale che ha confermato in via definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le conseguenze economiche della decisione
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: questa è una vera e propria sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, al fine di evitare un inutile aggravio del lavoro della Corte.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione in sede di legittimità. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, quando i motivi sono generici e non specificano chiaramente le violazioni di legge; quando si tenta di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti (attività preclusa al giudice di legittimità); oppure quando non vengono rispettati i termini o le forme prescritte per la sua presentazione. La sanzione economica serve proprio a responsabilizzare la parte che decide di adire la Corte Suprema, inducendola a una valutazione ponderata sulla reale fondatezza della propria impugnazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre una lezione importante sul rigore della procedura penale. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, comporta la condanna al pagamento non solo delle spese del giudizio, ma anche di una sanzione che può essere economicamente rilevante. Ciò evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti competenti che possano valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di presentarla, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte ha respinto il ricorso senza esaminarne il merito, poiché l’atto non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda in questo caso?
No, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione e di valutare la fondatezza delle argomentazioni dell’appellante. La decisione si è fermata a un livello preliminare di controllo procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/07/1998
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e i
difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt tentata rapina impropria, in particolare lamentando la mancata derubricazione del
fatto nel delitto di furto tentato, oltre ad essere reiterativo, è manifestam infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «è configurabile i tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con
violenza o la minaccia, anche in assenza dell’avvenuta sottrazione della cosa, quando l’agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l’azione
diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre».
(ex multis:
Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.