Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e i
difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt tentata rapina impropria, in particolare lamentando la mancata derubricazione del
fatto nel delitto di furto tentato, oltre ad essere reiterativo, è manifestam infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «è configurabile i tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con
violenza o la minaccia, anche in assenza dell’avvenuta sottrazione della cosa, quando l’agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l’azione
diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre».
(ex multis:
Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.