Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede il massimo rigore formale e sostanziale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo chiude la porta a un riesame del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti Processuali
Il caso in esame origina da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello distaccata di Taranto. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha proceduto all’esame preliminare dell’atto di impugnazione, un passaggio fondamentale per verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter procedere all’analisi del merito.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dalla difesa. In altre parole, la Corte non ha valutato se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate o meno, ma si è fermata a un gradino precedente, rilevando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere anche solo discusso.
La conseguenza diretta e inevitabile di tale decisione è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, per sua natura, è molto concisa e non esplicita le specifiche ragioni che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nella pratica del diritto processuale penale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge. Possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso oltre i termini perentori, la mancanza di motivi specifici di impugnazione come richiesto dal codice di procedura, oppure la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione della Corte, quindi, si fonda su un vizio preliminare che rende superfluo ogni esame di merito. La condanna alla Cassa delle ammende non è una punizione per la presunta colpevolezza, ma una sanzione processuale volta a disincentivare impugnazioni avventate o dilatorie, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e perizia tecnica. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma si traduce in un concreto pregiudizio economico per chi lo ha proposto. La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una chiara funzione deterrente. Per il cittadino, questa vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto, in grado di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace, evitando così non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori e pesanti costi.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Qual è la conseguenza economica specifica decisa in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha esaminato il merito del caso?
No, una pronuncia di inammissibilità implica che la Corte non ha esaminato le questioni di fondo del ricorso, poiché ha riscontrato la mancanza di requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter procedere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 22/08/1970
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identficatIvi, a norma dell’art. 52 digs, 196/03 in quanto’
O disposto d’ufficio
· a richiesta di parte
, imposto dalla legge
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2835/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 387 bi pen. e 75 d. Igs. n. 159 del 2011);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al tratta sanzionatorio;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.