Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma non è un’azione priva di rischi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’individuo, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere una revisione del verdetto. La Corte, riunitasi in udienza, ha ascoltato la relazione del Consigliere designato e ha proceduto alla valutazione preliminare del ricorso.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
L’esito dell’analisi della Corte di Cassazione è stato netto e perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ritenendo che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere discusso.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata duplice e di natura prettamente economica:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica, le motivazioni della condanna economica sono implicite nella natura stessa della decisione. Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la legge prevede l’applicazione di queste sanzioni. Lo scopo è quello di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei presupposti tecnici. Tale meccanismo serve a salvaguardare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con questioni che non meritano di essere trattate nel merito. La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non ha una funzione risarcitoria, ma puramente sanzionatoria, punendo l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere basata su solidi motivi di diritto e non può essere un tentativo generico di ribaltare una sentenza sfavorevole. La declaratoria di ricorso inammissibile si traduce in una sconfitta non solo processuale ma anche economica, con l’aggiunta di una sanzione che può essere anche molto onerosa. Per i cittadini e i loro difensori, ciò rappresenta un monito a valutare con estrema attenzione i presupposti e le reali possibilità di successo prima di adire la Suprema Corte, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi e sanzioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge per i casi di ricorso inammissibile. Ha lo scopo di sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale e di disincentivare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22241 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 14/11/1976
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 5743/25 – COGNOME Pasquale
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen..)
esaminato l’unico motivo di ricorso che lamenta «l’assoluta
indeterminatezza e genericità della pena» (cfr. p. 2 del ricorso);
considerato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da
censure, avendo effettuato una valutazione autonoma che ha tenuto conto sia dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. sia della concreta capacità a delinquere
del ricorrente, desunta dai suoi «non trascurabili precedenti penali» (cfr. p. 4
della sentenza);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025