Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare la violazione di norme di diritto. Tuttavia, l’accesso a questa fase è rigorosamente disciplinato. Un ricorso inammissibile non solo preclude la discussione nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato. L’impugnazione era diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 20 novembre 2024. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento o la riforma di tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza di rito. Con questo provvedimento, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si concentra esclusivamente sulla statuizione finale, senza esplicitare nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre che il ricorso presentava vizi procedurali o sostanziali tali da impedirne l’esame nel merito. In generale, le cause di inammissibilità di un ricorso in Cassazione sono molteplici e rigorose. Tra le più comuni vi sono:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge si assumono violate e perché.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto.
* Vizi formali: errori nella redazione dell’atto o nel rispetto dei termini per la presentazione.
La Corte, ravvisando uno o più di questi difetti, ha applicato la sanzione processuale prevista dalla legge, chiudendo il procedimento senza alcuna discussione sul contenuto della sentenza impugnata. La condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile non è un esito neutro. La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette e immediate per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria serve a responsabilizzare le parti, spingendole a una valutazione attenta e ponderata sull’opportunità di adire la Suprema Corte. Per gli avvocati, ciò significa un dovere di diligenza ancora maggiore nella redazione degli atti, al fine di evitare che un errore procedurale possa vanificare le ragioni del proprio assistito e, al contempo, aggravarne la posizione economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché presenta vizi formali o sostanziali che ne impediscono la valutazione. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un fondo statale finanziato con le somme derivanti da sanzioni pecuniarie comminate in ambito penale, utilizzato per finanziare progetti volti al miglioramento delle strutture carcerarie e al reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il 19/01/1988
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità sul presuppost
dello stato di semi incoscienza derivante da sostanza stupefacente e la mancata concessione delle attenuanti generiche è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza
che ha ritenuto lo stato di incoscienza indimostrato e comunque assenti i presupposti per concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta attraverso cui il ricorr
aveva posto in essere, nella medesima giornata, plurime violazioni della misura cautelare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.