Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non sempre questa strada è percorribile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio la logica e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale nel giugno 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo baluardo per la revisione della legittimità del procedimento che lo ha visto coinvolto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, non è stato favorevole al ricorrente. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando di fatto il procedimento sul nascere a causa di vizi che ne hanno precluso l’esame. Ma la decisione non si è limitata a questo: ha anche stabilito precise conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto concisa e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le motivazioni generali che portano a una simile declaratoria. Un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile quando, ad esempio, i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), ma tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Altre cause comuni includono la mancanza di specificità dei motivi, la presentazione fuori termine o vizi di forma nella redazione dell’atto.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende si fonda sulla necessità di sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso palesemente infondato o privo dei requisiti minimi di legge impegna inutilmente le risorse della giustizia. La sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, serve quindi come deterrente per evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, garantendo che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a casi con effettive questioni di diritto da risolvere.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e dirette. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un esito con conseguenze tangibili. Il ricorrente non solo vede confermata la sentenza impugnata, ma è anche tenuto a sostenere:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dalla Corte in base alla colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Affidarsi a un professionista per valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione è essenziale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
Oltre a perdere l’appello, ci sono altre conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sì. La conseguenza principale, oltre alla conferma della sentenza impugnata, è di natura economica: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che serve a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale.
Cos’è la Cassa delle ammende menzionata nella decisione?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che riceve i proventi delle ammende e delle sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimenti penali. I fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare programmi di miglioramento delle infrastrutture carcerarie e per il reinserimento sociale dei detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 05GEIVC) nato il 05/12/1997
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato GLYPH avviso alle part4 7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del
20/10/2023 di condanna di NOME COGNOME alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del,d.P.R. 309 de
1990 (capo a) e di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 (capo b) e 61,
582, 585 cod. pen.(capo c);
— che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;
— che tale evenienza determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità
ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile
“de plano”, ai sensi delle modifiche
apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle
Ammende della somma di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
NOME COGNOME ntili
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