Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Implicazioni
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è strettamente regolato. L’istituto della inammissibilità ricorso funge da filtro per garantire che solo le questioni di legittimità meritevoli di approfondimento giungano all’attenzione della Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze, soprattutto economiche, che derivano da un ricorso che non supera questo vaglio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della decisione di secondo grado. Tuttavia, il procedimento si è interrotto prima ancora di entrare nel merito della questione, a causa di una valutazione preliminare da parte della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza emessa a febbraio 2025, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso, una decisione che impedisce qualsiasi discussione sul contenuto delle censure mosse alla sentenza d’appello. In pratica, la Corte non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, ma si è fermata a un gradino precedente, rilevando che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche Previste dalla Legge
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta sanzioni significative. Il provvedimento in esame condanna esplicitamente il ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi all’ultimo grado di giudizio.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Queste misure hanno una doppia finalità: da un lato, ristorare lo Stato dei costi sostenuti per un procedimento che non avrebbe dovuto essere avviato; dall’altro, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in analisi è molto sintetica e non esplicita le specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, le motivazioni sono spesso riconducibili a vizi tipici dell’atto di ricorso. Tra le cause più frequenti di inammissibilità ricorso in Cassazione vi sono la manifesta infondatezza delle censure, la genericità dei motivi, la richiesta di una rivalutazione dei fatti (attività preclusa al giudice di legittimità) o la mancanza dei requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dalla legge in caso di inammissibilità. Essa serve a finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni carcerarie e al reinserimento sociale dei condannati, sottolineando la funzione non solo punitiva ma anche sociale della sanzione.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ci ricorda che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a casi in cui si lamenta una violazione di legge e non un semplice errore di valutazione dei fatti. La declaratoria di inammissibilità ricorso costituisce una barriera invalicabile che non solo conferma la decisione impugnata, ma aggiunge un carico economico non indifferente per chi ha intrapreso l’azione legale senza le dovute basi giuridiche. Pertanto, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando così conseguenze procedurali e finanziarie negative.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, bloccando di fatto il procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo in questo caso?
No. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della vicenda e di valutare i fatti; la sua decisione si è basata esclusivamente su un esame preliminare della validità procedurale del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PAVIA il 06/08/1995
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34909/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria difensiva e le conclusioni delle part
(condanna per i reati previsti dagli artt. 337 – 582 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già
adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 7 sentenza
impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle s del grado di giudizio in favore delle costituite parti civili;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.