Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Fallito
L’esito di un processo non si conclude sempre con una decisione sul merito della questione. A volte, l’attenzione si sposta sui requisiti formali dell’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame della causa ma comporta anche sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le dinamiche procedurali e le loro implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
La vicenda trae origine dalla decisione di due soggetti di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 26 giugno 2024. I due, un uomo e una donna, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere una riforma della precedente pronuncia.
Il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per il 6 maggio 2025. In questa sede, il Collegio non ha esaminato il contenuto delle doglianze degli appellanti, ma si è concentrato esclusivamente sulla validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e procedurale. Il collegio ha dichiarato i ricorsi proposti semplicemente inammissibili. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto il procedimento. La conseguenza più diretta di una tale pronuncia non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’applicazione di sanzioni a carico dei ricorrenti.
Le conseguenze economiche della pronuncia
La decisione non si è limitata a respingere l’impugnazione. Coerentemente con quanto previsto dalla procedura penale in caso di ricorso inammissibile, la Corte ha condannato i due ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha inflitto loro il pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento del sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare i ricorsi come inammissibili (come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici), la motivazione della condanna alle spese e alla sanzione è chiara. La legge prevede che la parte che propone un’impugnazione dichiarata inammissibile debba farsi carico non solo dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato, ma anche di una sanzione pecuniaria per aver impegnato la macchina della giustizia con un atto non conforme ai requisiti legali. La decisione della Corte è, pertanto, una diretta applicazione di questo principio, volto a scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta perizia tecnica.
Le Conclusioni
Questo caso sottolinea un aspetto fondamentale del diritto processuale: l’importanza cruciale dei requisiti di ammissibilità di un ricorso. Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede una conoscenza approfondita delle norme procedurali, poiché un errore formale può precludere qualsiasi discussione sul merito e trasformare un tentativo di difesa in un’ulteriore perdita economica. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a professionisti esperti è essenziale per navigare le complessità dei gradi di giudizio più elevati, evitando che un ricorso inammissibile aggravi una situazione legale già complessa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
L’ordinanza stabilisce che i ricorrenti debbano versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore oltre alle spese processuali?
Questa condanna rappresenta una sanzione prevista dalla legge per aver promosso un’impugnazione che non rispettava i requisiti di ammissibilità, impegnando così inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/05/1980 COGNOME NOME nata a PALERMO il 30/01/1985
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e
contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 516 cod. proc. pen., pe l’intervenuta modifica del capo di imputazione è manifestamente infondato ( cfr. pag. 2
della sentenza impugnata), che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento
della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen. è aspecifico perché non s confronta con la dettagliata motivazione della Corte di appello che a pag. 4 ha spiegato
le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente l’esimente dello stato di necessità;
che anche il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è reiterativo di doglianza g
proposta in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente