Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/12/1977
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Napoli del 20/02/2024, di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli d
01/03/2023, di condanna per il delitto di cui all’art. 99, 110 cod. pen., 291 bis, comma 1 e ter d.P.R. 43 del 1973 perché, in concorso, deteneva un ingente quantitativo di T.L.E.
Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorren
I motivi, il secondo dei quali formulato in termini generici, sono inammissibili posto che a
di illogicità o di contraddittorietà emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Co correttamente motivato in punto di penale responsabilità del ricorrente, posto che, in da
20/07/2022, un agente libero dal servizio notava soggetti intenti a scaricare da una Fiat Pand alcune scatole dal contenuto sospetto che venivano depositate presso un locale terraneo e,
successivamente, intervenuto il personale della Guardia di Finanza e identificato l’odier imputato, si procedeva ad effettuare una perquisizione nel veicolo e nel locale, rinvenendo u
totale di 91,200 kg di T.L.E. Dalle risultanze dibattimentali, dunque, emergeva chiaramente che il Messina deteneva in due luoghi diversi, l’auto ed il locale, il T.L.E. di contrabbando dest
alla successiva commercializzazione.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa de ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
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