Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21758 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME NOME;
Letto ritenuto
che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio di
cui all’art. 163 cod.pen. in relazione alla pena della multa di mille euro inflitta per il delitto di invasione di terreno, è manifestamente infondato in quanto dal
certificato del casellario giudiziale dell’imputato emergono diversi precedenti penali che giustificano la decisione della Corte, che ha negato la sospensione
condizionale in ragione del suo comportamento e dei precedenti penali riportati nel certificato penale a carico dell’imputato ( e non di altro soggetto, come dedotto
in ricorso);
rilevato che la memoria trasmessa in data 2 maggio con cui si espongono motivi aggiunti è sottoscritta soltanto dall’imputato ed è inammissibile perché
proposta da soggetto non legittimato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.