Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 25/04/1983
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità
.dell’imputato, e, in particolare, all’incolpevole impossibilità di adempimento da parte dell’imputato –
oltre a costituire mera doglianza in punto di fatto, è riproduttivo di censure già
adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 4 e 5).
In relazione al secondo motivo, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132
e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del
fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03L2025.