Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione si Ferma Prima di Iniziare
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta e concisa, la Suprema Corte ha interrotto il percorso di un’impugnazione, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese legali, ma anche a una significativa sanzione pecuniaria. Questo provvedimento ci permette di analizzare cosa significa, in termini pratici, vedersi dichiarare un ricorso inammissibile e quali sono i rischi di un’azione legale non adeguatamente fondata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 18 dicembre 2024. Il ricorrente, nato nel 1993, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una piega sfavorevole, non entrando neppure nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, presieduta dal Dott. Giorgio Fidelbo e con la relazione del Consigliere Federica Tondin, ha emesso un’ordinanza che taglia corto con le aspirazioni del ricorrente. Il dispositivo è lapidario: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma produce effetti concreti e onerosi. La Corte ha infatti condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna rappresenta una sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione che, evidentemente, non possedeva i requisiti minimi per essere discussa nel merito.
Le Motivazioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a una tale decisione. Un ricorso inammissibile è un atto che la legge processuale considera ‘inidoneo’ a provocare un esame di merito da parte del giudice. Le cause possono essere molteplici: la presentazione fuori dai termini perentori, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che non rientrano tra quelle consentite in Cassazione (ad esempio, richieste di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), o vizi di forma dell’atto stesso.
La condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non è una punizione per il reato originario, ma una conseguenza diretta della proposizione di un ricorso temerario o palesemente infondato. Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario, in particolare la Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. Proporre un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti di ammissibilità e una rigorosa formulazione dei motivi. L’esito di questa vicenda serve da monito: un’impugnazione superficiale o non conforme alla legge non solo non porterà al risultato sperato, ma esporrà il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, aggravando la sua posizione anziché migliorarla. La consulenza di un legale esperto è quindi cruciale per evitare di incorrere in un ricorso inammissibile e nelle sue severe sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel suo contenuto (nel merito) perché presenta vizi formali o sostanziali, come il mancato rispetto dei termini, l’assenza di motivi validi previsti dalla legge, o difetti nella sua redazione. Di conseguenza, il giudice non valuta se le richieste del ricorrente siano giuste o sbagliate, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne impedisce la trattazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a sostenere due tipi di pagamenti: le ‘spese processuali’, ovvero i costi del giudizio, e una sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro da versare alla ‘Cassa delle ammende’. Quest’ultima sanzione è prevista specificamente nei casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
A cosa serve la ‘Cassa delle ammende’ a cui è stato destinato il pagamento?
La Cassa delle ammende è un fondo statale che viene alimentato dalle somme provenienti da multe, ammende e sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. I fondi raccolti sono destinati a finanziare progetti per il miglioramento delle condizioni carcerarie e per favorire il reinserimento sociale delle persone condannate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/12/1993
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminato l’unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva;
considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei
precedenti penali del ricorrente – anche specifici – quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l’evasione oggetto dell’odierno
procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. p. 3 della sentenza);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025