Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Decisione Procedurale
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è regolato da norme precise, la cui violazione può portare a conseguenze significative. Un esempio lampante è rappresentato dal ricorso inammissibile, un esito che non solo preclude l’esame nel merito di una questione, ma comporta anche sanzioni economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto prezioso per approfondire questo istituto procedurale.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. La parte ricorrente, una donna nata nel 1984, ha tentato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi ai giudici di legittimità.
Tuttavia, l’esito dell’impugnazione è stato negativo sin dal suo nascere: la Corte ha infatti bloccato il processo sul nascere, senza nemmeno analizzare le argomentazioni proposte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della controversia, ovvero non stabilisce chi avesse ragione o torto sui fatti, ma si ferma a un livello precedente, puramente procedurale. L’inammissibilità sancisce che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. L’ordinanza condanna esplicitamente la ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni
Il provvedimento in esame non esplicita i motivi specifici che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in via generale, un’impugnazione può incorrere in questa sanzione processuale per diverse ragioni. Tra le più comuni vi sono la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (che può vertere solo su questioni di diritto e non di fatto), o la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata. La decisione della Corte, pur essendo concisa, applica un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, e vi si accede solo a condizioni ben precise.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un concetto fondamentale: impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che richiede la massima perizia. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il cliente, ma lo espone a costi e sanzioni non trascurabili. Questa ordinanza funge da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso, per evitare che il tentativo di far valere un proprio diritto si trasformi in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica e procedurale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito dalla Corte perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. È un rigetto basato su aspetti procedurali, che impedisce al giudice di valutare se le richieste del ricorrente siano fondate o meno.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende come sanzione per aver adito la Corte senza un valido presupposto.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla ‘Cassa delle ammende’?
Il versamento alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali. Serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare progetti per il sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22723 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 03/06/1984
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, rideterminando il trattamento sanzionatorio a seguito de
concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato sentenza del Tribunale di Teramo, con la quale era stata ritenuta responsabile d
reati di furto aggravato e tentato furto;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed
manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazione, qualora n
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adegu della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv
245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2025.