Ricorso Inammissibile: Quando le Argomentazioni sono Mere Doglianze
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non superano la soglia della critica generica. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti in sede di legittimità, evitando di riproporre questioni già esaminate e decise nei gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, a seguito della quale un imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione. I motivi del ricorso vertevano sulla valutazione della sua responsabilità penale e, in particolare, su una linea difensiva incentrata sulla cosiddetta “resistenza successiva”. La difesa mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e le conclusioni giuridiche a cui era giunto il giudice di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le sue motivazioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37280/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente non fossero ammissibili nel giudizio di legittimità. Essi sono stati qualificati come “mere doglianze”, ovvero lamentele generiche che si limitavano a riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici hanno osservato che il ricorso era riproduttivo di argomenti sia in punto di fatto che di diritto, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha criticato un errore di diritto del giudice precedente, ma ha semplicemente manifestato il proprio dissenso rispetto alla valutazione del merito della causa, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. La Corte ha sottolineato come la difesa avesse già ricevuto risposte corrette e argomentate, rendendo il ricorso un tentativo superfluo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è una decisione neutra. Al contrario, essa comporta conseguenze significative per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali, un onere che grava su chi promuove un’impugnazione senza successo. Ma non solo: è stata disposta anche la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La decisione, quindi, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze, ovvero una riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide questioni di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘mere doglianze’?
Significa che le argomentazioni non individuavano specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, ma si limitavano a esprimere un dissenso generico sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, attività che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37280 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze anche in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sull ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla tesi difensiva, qui riproposta della “resistenza successiva”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.