Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze Generiche Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e tecnicismo. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con annessa condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. L’oggetto della contestazione, come si evince dal provvedimento, riguardava anche la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rispettavano i requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come “doglianze generiche”. Questo significa che le lamentele erano formulate in modo vago e non specifico, senza attaccare in modo puntuale e argomentato la logica giuridica seguita dalla Corte d’Appello nella sua sentenza. In particolare, il ricorso non era “correlato alla motivazione della sentenza” impugnata, la quale, secondo i giudici di legittimità, aveva “adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame”. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già affrontato e risolto in modo corretto la questione relativa all’esclusione dell’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è duplice. Da un lato, la sentenza impugnata diventa definitiva. Dall’altro, scatta una condanna per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni già decise. È, invece, un controllo di legittimità, dove si deve dimostrare un errore di diritto specifico commesso dal giudice precedente. Un ricorso generico e non pertinente è destinato a fallire, con un aggravio di costi per chi lo propone.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della questione (il merito), ma lo respinge perché mancano i presupposti e i requisiti formali richiesti dalla legge per quel tipo di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da doglianze generiche e non erano specificamente collegati alle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, che aveva già valutato e respinto correttamente le argomentazioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/10/1998
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche quanto alle questioni sottoposte con l’appello e comunque non correlate alla motivazione della sentenza che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame (si veda, in particolare, pagg. 3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 GLYPH /2024.