Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
2 1 ; :
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata
ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale
di Pistoia in data 24/02/2025 che ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 1) e 3) della rubrica.
2. Con un unico motivo la difesa deduce: “Violazione dell’art. 546 cod. proc.
pen. – nullità delle motivazioni di sentenza – omessa valutazione dell’assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. – rilevata ex art. 606, comma
1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.”.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento,
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica
dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art.
448, comma
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,
limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 01).
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025.