Ricorso Inammissibile: Quando la Rinuncia a un Motivo Costa Caro
Nel processo penale, le scelte strategiche della difesa possono avere conseguenze definitive e talvolta onerose. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come la rinuncia a un motivo di appello possa determinare la declaratoria di ricorso inammissibile in sede di legittimità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre una lezione fondamentale sulla coerenza e la ponderazione necessarie nell’articolare la strategia difensiva attraverso i vari gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale per una serie di furti pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione. In primo grado, l’imputato, giudicato con rito abbreviato, veniva ritenuto responsabile e condannato.
Successivamente, la difesa proponeva appello. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la prima sentenza, rideterminava la pena in senso più favorevole all’imputato (in melius), accogliendo quindi parzialmente le richieste difensive. Contro questa decisione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sua effettiva responsabilità per i fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’esito non è stato un esame nel merito della questione di responsabilità, bensì una presa d’atto di un fatto processuale cruciale avvenuto nel grado precedente. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’impatto della rinuncia al motivo di appello
Il cuore della decisione risiede in una circostanza tanto semplice quanto decisiva. La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso proposto – relativo alla mancanza di motivazione sulla responsabilità – era stato oggetto di espressa rinuncia da parte della difesa durante il giudizio di appello. Come emerge dalla sentenza di secondo grado, in quella sede il difensore aveva scelto di non insistere sulla questione della colpevolezza, concentrando le proprie argomentazioni esclusivamente sui temi delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena.
Questa scelta strategica si è rivelata vincolante. La Corte d’Appello, di fronte a tale rinuncia, si era legittimamente e doverosamente concentrata solo sui punti ancora in discussione, riformando la pena. Di conseguenza, il tentativo di riproporre in Cassazione un motivo a cui si era già rinunciato è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato.
Un principio cardine della procedura penale è che non si può tornare su questioni abbandonate volontariamente in un grado di giudizio precedente. La rinuncia a un motivo di impugnazione è un atto che consuma il diritto di contestare quel punto specifico della decisione. La Corte ha quindi agito in piena conformità con le regole processuali, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale: ogni scelta difensiva ha un peso e delle conseguenze. La rinuncia a un motivo di appello non è una mossa tattica reversibile, ma una decisione che preclude la possibilità di riesaminare quella specifica questione in un grado di giudizio superiore. Nel caso specifico, la difesa in appello aveva ottenuto un risultato favorevole sulla pena, ma al contempo aveva chiuso la porta a qualsiasi futura contestazione sulla responsabilità.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa. La decisione evidenzia che presentare un ricorso basato su motivi precedentemente abbandonati non solo è inutile, ma è anche economicamente svantaggioso per l’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla responsabilità dell’imputato, era stato oggetto di espressa rinuncia da parte della difesa durante il precedente giudizio di appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione un motivo a cui si era rinunciato in appello?
No, la decisione della Corte conferma che la rinuncia a un motivo di impugnazione in un grado di giudizio è un atto definitivo che impedisce di riproporre la stessa questione in un grado successivo, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 06/08/1967
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 7 giugno 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania il 15 febbraio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più furti consumati pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ha rideterminato in me/ius il trattamento sanzionatorio.
L’imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sull’an della responsabilità dell’imputato in relazione ai fatti contestati.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti il motivo di ricorso è stato oggetto di espressa rinunzia da parte della Difesa nel corso del giudizio di appello (v. p. 2 della sentenza impugnata), sicchè la sentenza si è – del tutto legittimamente e doverosamente – concentrata solo sui temi delle attenuanti generiche e della pena.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.