Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parte soccombente decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di fondare le proprie doglianze su solidi motivi di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato l’applicazione dell’istituto della “continuazione esterna”. Questo concetto giuridico, se riconosciuto, avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando diverse condotte criminose sotto un unico disegno.
La difesa del ricorrente si basava sulla presunta erronea valutazione da parte della Corte territoriale, insistendo per una riconsiderazione che portasse al riconoscimento della continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione non ha riguardato il se fosse giusto o meno applicare la continuazione, ma si è fermata a un livello precedente: ha stabilito che il ricorso non aveva i requisiti per essere discusso.
Questa pronuncia comporta due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione economica che la Corte impone quando ritiene che l’impugnazione sia stata proposta in maniera colpevole, ovvero senza un’adeguata valutazione della sua fondatezza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il motivo del ricorso come “versato in fatto” e “manifestamente infondato”. Con questa espressione, i giudici hanno inteso che il ricorrente non stava lamentando una violazione di legge da parte della Corte d’Appello, ma stava piuttosto chiedendo alla Cassazione di riesaminare i fatti e di fornire una valutazione diversa, compito che esula dalle competenze del giudice di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, valuta solo la corretta applicazione delle norme di diritto, non può rifare il processo.
I giudici hanno specificato che le argomentazioni della Corte territoriale, nel negare la continuazione, erano “immuni da vizi logici o giuridici”, citando a supporto un precedente delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). Questo significa che la decisione impugnata era stata motivata in modo corretto e coerente.
In secondo luogo, la condanna alla sanzione pecuniaria è stata giustificata richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Tale principio stabilisce che la sanzione non è automatica, ma consegue quando non si può escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In pratica, chi propone un ricorso palesemente infondato deve assumersene le conseguenze economiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante sull’uso dello strumento del ricorso per cassazione. Impugnare una sentenza di fronte alla Suprema Corte non è un tentativo da fare alla leggera. È necessario che i motivi siano solidi, pertinenti a questioni di diritto e non mirino a una terza valutazione del merito della vicenda. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma può anche comportare significative sanzioni economiche a carico del proponente, aggravando ulteriormente la sua posizione processuale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva su questioni di fatto e non di diritto, ed era considerato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della corte inferiore fossero prive di vizi logici o giuridici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della presentazione di un ricorso senza fondate probabilità di accoglimento.
La Corte ha esaminato la questione della ‘continuazione esterna’ nel merito?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. La sua decisione si è fermata a un giudizio preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti di legge per essere esaminato nel contenuto, confermando così implicitamente la correttezza della valutazione fatta dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42969 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi g rafe; esaminati g li atti e il provvedimento impu g NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ne g ato l’applicazione della continuazione esterna sulla base di ar g omentazioni immuni da vizi lo g ici o g iuridici (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gar g iulo, Rv. 270074) ;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conse g ue la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
g amento delle spese processuali e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Presièlente