Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla necessità di redigere atti di impugnazione specifici e puntuali. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile perché generico non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva affermato la responsabilità penale di un imputato. Quest’ultimo, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso non superava la soglia minima richiesta dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: la Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”, “del tutto generico e aspecifico”.
In pratica, l’atto di impugnazione mancava degli elementi essenziali:
1. Non specificava le ragioni di doglianza: il ricorrente non ha chiarito in modo dettagliato quali fossero i punti della sentenza di appello che contestava, sia sotto il profilo dei fatti ricostruiti sia sotto quello dell’applicazione delle norme giuridiche.
2. Mancato confronto con la sentenza impugnata: il ricorso non si confrontava minimamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello per giungere alla condanna. Un ricorso efficace deve “smontare” il ragionamento del giudice precedente, non semplicemente ignorarlo o esprimere un generico dissenso.
La Corte ha sottolineato come la sentenza di appello fosse basata su una motivazione “appropriata”, fondata su “definite e significative acquisizioni probatorie” e priva di “vizi logico-giuridici”. Un ricorso che non affronta questi punti si rivela un’impugnazione sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità ha attivato automaticamente le conseguenze previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. Non emergendo ragioni che potessero giustificare un esonero, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
* Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
* Il versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la presentazione di un ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede rigore e specificità. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma espone il proponente a costi certi e rilevanti, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La conseguenza diretta, come stabilito dalla Corte, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base normativa si fonda la condanna alle spese?
La condanna si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a meno che non emergano ragioni di esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPACI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 49)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicat recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
L’unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in al modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
derite
Il
GLYPH
Il Consigljlere estensore