Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello è Troppo Generico?
Presentare un ricorso in appello o in Cassazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve rispettare precise regole di forma e di sostanza. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si contesta, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, anche economiche, di un appello generico.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano confermato la sentenza di primo grado. Il punto centrale del ricorso era la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, che erano state negate nei precedenti gradi di giudizio.
La Genericità del Motivo e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il motivo di tale decisione risiede nella genericità del motivo d’appello. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a richiedere le attenuanti senza però argomentare in modo specifico contro le motivazioni della sentenza di primo grado.
Quest’ultima, infatti, aveva negato le attenuanti sulla base di elementi precisi: il “particolare disvalore” dell’azione commessa e l'”intensa colpevolezza” del soggetto. L’atto di appello, non avendo preso in considerazione e contestato punto per punto queste valutazioni, è risultato essere un’impugnazione generica e, di conseguenza, non meritevole di essere esaminata nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di richieste già respinte, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questo confronto critico con la sentenza di primo grado, che aveva ben delineato le ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano essere concesse.
L’omessa analisi delle evidenze relative alla gravità della condotta e all’intensità del dolo ha reso il motivo d’appello privo della specificità richiesta dalla legge, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito sull’importanza della specificità e della diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che ogni motivo di appello sia supportato da argomentazioni solide e da un confronto diretto e critico con le motivazioni della decisione che si intende contestare.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato considerato ‘generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato il particolare disvalore della condotta e l’intensa colpevolezza del ricorrente.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26056 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 495 c pen.;
- che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 495 cod pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte
territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882
del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta;
- che il secondo motivo, formulato in termini di violazione degli artt.
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cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in ragione
della genericità del relativo motivo d’appello che, nel richiedere il riconoscimento del attenuanti generiche, non ha tenuto conto di tutte le evidenze offerte nella sentenza di primo grado, quanto al particolare disvalore e alla intensa colpevolezza del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
-che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il n igli re stensore sidente II