Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/01/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 495 c pen.;
– che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 495 cod pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte
territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882
del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta;
– che il secondo motivo, formulato in termini di violazione degli artt.
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-bis e 133
cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in ragione
della genericità del relativo motivo d’appello che, nel richiedere il riconoscimento del attenuanti generiche, non ha tenuto conto di tutte le evidenze offerte nella sentenza di primo grado, quanto al particolare disvalore e alla intensa colpevolezza del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
-che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il n igli re stensore sidente II