Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore tecnico. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella stesura dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale: non basta dissentire da una sentenza, bisogna spiegare nel dettaglio perché essa sia sbagliata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro della questione non risiedeva tanto nei fatti materiali che avevano portato alla condanna, quanto nel modo in cui l’appello è stato formulato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e perentoria: il motivo presentato era affetto da “genericità assoluta”. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a criticare la sentenza della Corte di Appello senza però specificare in modo puntuale quali fossero i vizi logici o giuridici della sua motivazione. I Giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte territoriale avesse, al contrario, motivato in modo congruo e logico la sua decisione sull’accertamento di responsabilità, rendendo le critiche del ricorrente del tutto inefficaci.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La decisione della Cassazione si fonda su un pilastro della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente affermare che la sentenza impugnata è errata; è necessario indicare con precisione le parti della motivazione che si contestano e le ragioni giuridiche o logiche per cui si ritengono viziate.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato per quali ragioni la sentenza presentasse “evidenti vizi della motivazione”. Questa mancanza ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a una valutazione nel merito. La Corte non può, infatti, sostituirsi al difensore nell’individuare le presunte falle di un provvedimento. La genericità equivale a un’assenza di critica reale, trasformando il ricorso in un atto meramente formale e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Mal Scritto
Le implicazioni di questa decisione sono eminentemente pratiche. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una semplice prosecuzione del processo, ma un rimedio straordinario che richiede un’altissima specializzazione. Affidarsi a professionisti competenti nella redazione dell’atto è cruciale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile per genericità’?
Significa che l’atto di impugnazione non specifica in modo chiaro e puntuale i motivi di critica contro la sentenza precedente, limitandosi a contestazioni vaghe che non permettono al giudice di valutare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la responsabilità dell’imputato?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi ha bloccato il processo a uno stadio preliminare, confermando di fatto la validità della motivazione fornita dalla Corte di Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 459 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 14/12/1972
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
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Il Co igliere estensore
Il Presidente