Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/10/1998
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione
dell’art. 114 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al contestato delitto
di rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla corte di merito a pagina 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
E’ consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che l’opera del cosiddetto “palo”, non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché
tale funzione facilità la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficie dell’opera dei correi, garantendo l’impunità di costoro (Sez. 2, n. 46588 del
29/11/2011, NOME COGNOME RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, COGNOME, RV.
184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864), dovendo l’art. 114
cod. pen. trovare applicazione laddove l’apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2025
Il Presidente