Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
la violazione di legge in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi
delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particol pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscim
dell’invocata causa di non punibilità, in considerazione della non esiguità del cagionato e del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condo
della prevenuta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il CorsigliereEstensore