Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/03/1990
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
la violazione di legge in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi
delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particol pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscim
dell’invocata causa di non punibilità, in considerazione della non esiguità del cagionato e del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condo
della prevenuta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il CorsigliereEstensore