Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di
all’art. 337 cod. pen. sul presupposto della passività della condotta asseritamente consistita n divincolarsi, è riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello
/che ha evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la violenza oppositiva del ricorrente n
fasi ricomprese nell’ambito del controllo operato dai verbalizzanti in ragione della violazione d normativa anti COVID e del sequestro di stupefacente detenuto dal ricorrente (pag. 2 e 3);
rilevato che il secondo motivo
/
con cui si deducono vizi di motivazione
1
è generico in quanto privo di effettiva censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.