Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24492 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1974
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della
ex motivazione posta a base del giudizio di responsabilità
art. 707 cod. pen., è
generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ritenuto
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.