Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua ammenda.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha tentato la via dell’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con un’ordinanza sintetica ma perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Pagamento di un’ammenda: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea come la presentazione di un’impugnazione non sia un atto privo di rischi. Se il ricorso non è fondato su motivi validi e non rispetta i rigidi criteri formali previsti dalla legge, la conseguenza non è solo la conferma della sentenza precedente, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Le Motivazioni: le ragioni di un ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi di legge: Il ricorso alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Se i motivi presentati cercano di ottenere una nuova valutazione delle prove, anziché contestare violazioni di legge o vizi di motivazione, il ricorso è inammissibile.
* Vizi formali: La legge prevede requisiti molto specifici per la redazione e la presentazione del ricorso. L’omissione di elementi essenziali, la presentazione fuori termine o la genericità delle censure possono condurre all’inammissibilità.
* Proposizione per motivi non consentiti: Non tutte le violazioni possono essere portate all’attenzione della Cassazione. Il ricorso deve basarsi esclusivamente sui motivi tassativamente elencati dal codice di procedura penale.
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni: Cosa Implica questa Ordinanza?
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un semplice errore, ma un atto che, per la sua manifesta infondatezza o per i suoi vizi, non supera il vaglio preliminare della Corte. Le conseguenze, come dimostra questo caso, sono tangibili: oltre alla delusione per il mancato riesame del caso, il ricorrente si trova a dover sostenere costi aggiuntivi significativi. Ciò evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace e ammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una duplice funzione: punire l’abuso dello strumento processuale e dissuadere dalla presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda in questo caso?
No. Una dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte non è entrata nel merito della questione, ma ha fermato il suo esame a un livello preliminare, avendo riscontrato che il ricorso non possedeva i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 051800K) nato il 11/03/1998
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CT
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere ordine al reato di furto aggravato, per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena inflitta
il rimanente delitto di lesioni personali aggravate;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza d motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, assumendo che la Corte
di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile l’art cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tut
assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.