Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CT
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere ordine al reato di furto aggravato, per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena inflitta
il rimanente delitto di lesioni personali aggravate;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza d motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, assumendo che la Corte
di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile l’art cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tut
assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584
01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.