Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26775 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 12/06/1990
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta
rilevato violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto di
ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. nel delitto di furto di cui all’art. 624 c pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che a pg. 10, la Corte correttamente imposta il considerato
distinguishing tra
furto e ricettazione sull’esistenza di elementi circostanziali che colleghino immediatamente l’imputato alla commissione del reato di furto, elementi ritenuti
nel caso concreto insussistenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.