Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
Quando si presenta un’impugnazione alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che questa rispetti rigorosi requisiti di legge. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla semplice conferma della decisione precedente, ma comportano anche significative sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’imputato, tramite il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità. La Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha proceduto all’esame preliminare del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma decisa ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha avuto due conseguenze dirette e onerose per l’imputato:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questo importo non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione per aver adito la Corte con un atto non idoneo.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale decisione nel processo penale. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma, come il mancato rispetto dei termini per la presentazione, o da vizi di sostanza. Spesso, i ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge si assumono violate o le ragioni giuridiche della contestazione.
* Motivi non consentiti: si tenta di sottoporre alla Cassazione una rivalutazione dei fatti o delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di legittimità.
* Genericità: i motivi sono esposti in modo vago e non specifico, impedendo alla Corte di comprendere la censura mossa alla sentenza impugnata.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a questioni di legittimità e non a un terzo tentativo di giudizio sul fatto. La declaratoria di ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma comporta conseguenze economiche tangibili che ogni avvocato e assistito devono considerare attentamente prima di intraprendere questa strada. La scelta di impugnare una sentenza deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche, per evitare che al rigetto nel merito si aggiunga anche una pesante sanzione economica.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Nel caso esaminato dall’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
L’ordinanza spiega i motivi per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile?
No, il testo del provvedimento è sintetico e si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso e a statuire sulle conseguenti condanne economiche, senza dettagliare le ragioni specifiche della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADRANO il 09/08/1987
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, ha
dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, e, con il
secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto sono
meramente reiterativi di censure disattese con motivazione completa e congrua dalla Corte di appello di Catania (pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto, peraltro, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una
sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.