Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, ha
dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, e, con il
secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto sono
meramente reiterativi di censure disattese con motivazione completa e congrua dalla Corte di appello di Catania (pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto, peraltro, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una
sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.