Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Ferma Prima di Iniziare
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il primo vaglio di conformità alla legge, venendo rigettato senza che il giudice ne esamini il merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze pratiche di questa situazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Catania del 16 settembre 2024. L’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro sistema penale. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile e le Sue Implicazioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in camera di consiglio il 14 febbraio 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che ne ha impedito la trattazione.
La conseguenza diretta e più tangibile per il ricorrente è stata di natura economica. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’atto, ma ha condannato l’appellante a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi legati alla gestione del procedimento in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in esame sia sintetica e non dettagli le ragioni specifiche, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per molteplici motivi, tutti riconducibili a vizi procedurali o di contenuto. Le cause più comuni includono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche.
* Proposizione fuori termine: l’atto viene depositato oltre la scadenza perentoria stabilita dalla legge.
* Motivi non consentiti: vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge.
* Vizi di forma: l’atto manca di elementi essenziali richiesti dal codice di procedura penale.
La decisione di inammissibilità serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga oberata da impugnazioni pretestuose, dilatorie o tecnicamente errate.
Le Conclusioni: Un Monito sull’Importanza della Tecnica Legale
Questo caso sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio richiede competenza e rigore tecnico. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende agisce come un deterrente contro impugnazioni avventate, ribadendo che la fase dell’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere preparata con la massima cura e professionalità per avere una reale possibilità di successo.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 16 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 08/11/1994
avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta la mancata conc delle attenuanti generiche rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata
16 settembre 2024 dal Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di an
8 di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
n. 309 del 1990; fatto accertato in Catania il 18 giugno 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448,
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d
sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi peraltro ri la concessione delle attenuanti generiche non aveva formato oggetto dell’accordo delle
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.