Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la mancata conc delle attenuanti generiche rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata
16 settembre 2024 dal Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di an
8 di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
n. 309 del 1990; fatto accertato in Catania il 18 giugno 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448,
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d
sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi peraltro ri la concessione delle attenuanti generiche non aveva formato oggetto dell’accordo delle
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.