Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
Quando si intraprende un percorso legale, è fondamentale comprendere non solo le proprie ragioni, ma anche le regole procedurali che governano ogni fase del giudizio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e, soprattutto, le sue pesanti conseguenze economiche. Spesso, la battaglia legale non si perde nel merito, ma per un errore formale che preclude l’esame della questione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, nato a Desenzano del Garda nel 1973, contestava la precedente decisione, cercando di ottenere un riesame del suo caso. Tuttavia, il suo tentativo di far valere le proprie ragioni si è scontrato con un ostacolo puramente procedurale.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso legale del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio giudicante ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Cosa significa concretamente? Significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo della questione. Non hanno valutato se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate o meno. La dichiarazione di inammissibilità è un filtro che blocca l’accesso al giudizio di merito quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Le cause possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici di contestazione, la proposizione di questioni non consentite in sede di legittimità e così via.
Le Implicazioni Economiche del Ricorso Inammissibile
La conseguenza più evidente di questa decisione non è solo la conferma della sentenza precedente, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’istanza, ma ha condannato l’individuo a due specifici pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento giudiziario.
2. Pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende: questa è una sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dalla legge proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o a scopi puramente dilatori.
Le Motivazioni
Il provvedimento in esame è estremamente sintetico e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Questo è tipico delle ordinanze di questo genere, dove la violazione delle norme procedurali è spesso talmente evidente da non richiedere una motivazione complessa. La motivazione, in questi casi, è implicita nel mancato rispetto dei presupposti che la legge impone per poter adire validamente la Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità, è emblematico. Evidenzia come l’esito di un processo non dipenda solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dal rigore con cui si rispettano le regole del gioco. Un ricorso inammissibile non solo vanifica ogni sforzo difensivo, ma comporta anche un aggravio di costi significativo. È un monito per chiunque intraprenda un’azione legale: l’assistenza di un professionista esperto non è solo utile per definire la strategia di merito, ma è indispensabile per navigare correttamente le complesse acque della procedura.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha preso questa decisione?
L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso, il che significa che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16560 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 18/07/1973
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato – rideterminando la pena – la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME
era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropri per operazioni dolose;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di un puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati
riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell’ident questione – relativa alla presunta sussistenza di un precedente giudicato – proposta con i mot
di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e con e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata),
con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente