Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15336 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/11/1959
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39562 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cor e di Appello di
Palermo, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di sostituzi me di person aggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazionE per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – è generico per indeterminatez: a perché priv
dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, 3 front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che son
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazion( di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Considerato, quanto alla pretesa responsabilità della moglie defunta dell imputato, ch quella del ricorrente è un’esegesi alternativa delle fonti di prova, che non può were ingres
nel giudizio di legittimità, dove non vi è spazio per l’autonoma adozione di i uovi e di parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorme plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati l& giu merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzia che tr )va precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente