Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi di un Appello Fallito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze procedurali ed economiche derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Sebbene il documento sia estremamente sintetico, la sua analisi permette di comprendere un meccanismo fondamentale del nostro sistema giudiziario: non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Vediamo perché.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello siciliana. Il ricorrente ha tentato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado rivolgendosi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo livello di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una stringata ordinanza, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. La decisione è netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, non hanno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La loro analisi si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato.
Le Motivazioni
L’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si intendono denunciare.
* Proposizione di questioni di fatto: il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta invece ai giudici di primo e secondo grado.
* Mancato rispetto dei termini: il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
* Difetto di legittimazione: il ricorso è stato proposto da un soggetto non autorizzato a farlo.
La decisione di inammissibilità, quindi, funge da filtro per garantire che la Corte di Cassazione si concentri sulla sua funzione nomofilattica, ovvero assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce conseguenze economiche dirette. Viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggia la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanzia programmi destinati al reinserimento sociale dei condannati. La vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a un legale esperto per valutare attentamente i presupposti di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza precedente?
Sì, una volta che il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CORLEONE il 13/08/1997
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 341-
cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridi dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7, quanto alla esclusion
della dedotta resistenza passiva e alla reazione violenta tenuta dall’imputato, e le pagine da 7
9, quanto alla presenza di soggetti diversi dagli operanti);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
re estensore