Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 341-
cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridi dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7, quanto alla esclusion
della dedotta resistenza passiva e alla reazione violenta tenuta dall’imputato, e le pagine da 7
9, quanto alla presenza di soggetti diversi dagli operanti);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
re estensore