Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Respinta dalla Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso viene bloccato sul nascere. È il caso del ricorso inammissibile, una decisione che ha conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle implicazioni pratiche di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nel settembre 2024. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto prima di arrivare a un esame approfondito della vicenda.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ovvero non stabilisce se avesse torto o ragione sulla questione di fondo. Piuttosto, la Corte si ferma a un livello precedente, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi, formali o sostanziali, previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le cause di inammissibilità possono essere varie: dal mancato rispetto dei termini per la presentazione, alla genericità dei motivi, fino alla proposizione di censure non consentite in sede di legittimità. Sebbene l’ordinanza in esame non specifichi il motivo esatto, l’esito è inequivocabile e comporta conseguenze automatiche e gravose.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La conseguenza più diretta e tangibile della dichiarazione di inammissibilità è di natura economica. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il proponente a due distinti pagamenti:
1. Le spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni di un’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile sono spesso concise. La Corte non ha bisogno di argomentare sul merito della controversia, poiché il suo giudizio si ferma alla soglia dell’ammissibilità. La motivazione implicita in tale decisione è che il ricorso non possedeva le caratteristiche legali per essere discusso. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e prevista dalla legge per questa specifica tipologia di esito, agendo come un meccanismo di autotutela dell’ordinamento per preservare l’efficienza della giustizia e sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma un provvedimento che rende definitiva la sentenza impugnata e comporta sanzioni economiche rilevanti per il ricorrente. Rappresenta un monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e i motivi di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, per evitare di incorrere in conseguenze pregiudizievoli che vanno oltre la semplice conferma della decisione precedente.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Il procedimento si conclude senza che la Corte esamini il merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il soggetto che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, ovvero mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o che non rispettano i requisiti di legge, per evitare di sovraccaricare il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il 10/10/1978
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo al giudizio di responsabilità per l’ev
contestata, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis e generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte
dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da
manifeste incongruenze logiche, mentre, in relazione alla misura della pena e in particolare discostamento dai minimi edittali va rilevata a monte la inammissibilità del rilievo prospet
con l’appello per la genericità del motivo articolato con il relativo gravame a fronte puntualità della decisione assunta sul punto dal primo giudice;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.