Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Colpa Grave del Ricorrente
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci ricorda come la superficialità nella presentazione di un gravame possa portare a conseguenze economiche severe. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile, che non solo ha confermato la decisione precedente, ma ha anche comportato per l’appellante una condanna al pagamento di una cospicua somma a titolo di sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale locale. L’imputato, non accettando la decisione del primo giudice, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento. Il procedimento è quindi giunto al vaglio della Settima Sezione Penale della Corte.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione, di natura prettamente processuale, impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione. In altre parole, la Corte non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare, riscontrando un vizio insanabile che impediva la prosecuzione del giudizio. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni
Il punto cruciale della decisione non risiede tanto nella dichiarazione di inammissibilità, quanto nelle sue conseguenze economiche. La Corte, infatti, non si è limitata a condannare il ricorrente alle spese. Richiamando un “elevato coefficiente di colpa” che ha connotato la causa di inammissibilità, i giudici hanno ritenuto “conforme a giustizia” infliggere un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Nello specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa statuizione si basa sulla considerazione che l’aver proposto un ricorso viziato da una causa di inammissibilità grave e manifesta costituisce un comportamento colposo che appesantisce inutilmente il sistema giudiziario. La sanzione ha, quindi, una duplice funzione: punitiva per la negligenza dimostrata e deterrente per evitare la presentazione di futuri ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con perizia e professionalità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un evento privo di conseguenze. Se l’inammissibilità deriva da una colpa evidente o grave, la parte che lo ha proposto può essere chiamata a rispondere economicamente, con sanzioni che vanno ben oltre il semplice rimborso delle spese processuali. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a difensori competenti e di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di adire le giurisdizioni superiori, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni che aggravano la posizione processuale.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso perché mancano i presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poterlo giudicare.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 4.000 euro oltre alle spese processuali?
È stato condannato a pagare tale somma perché la Corte ha ravvisato un “elevato coefficiente di colpa” nella causa che ha reso il ricorso inammissibile. La sanzione è stata ritenuta giusta in relazione alla gravità della negligenza.
Cos’è la Cassa delle ammende?
È un fondo statale nel quale confluiscono i proventi di sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. Tali fondi sono destinati a finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario e la prevenzione della criminalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 01/08/1989
avverso la sentenza del 21/02/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 64)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissib
indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consent vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti
specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunci
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de
cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia s nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
nte,
Il Psic
J
e
Il Consigliere estensore