Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una garanzia di revisione della sentenza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, quando le argomentazioni proposte non sono sufficientemente specifiche. Questo caso evidenzia come un appello generico, che non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, sia destinato a fallire, comportando costi significativi per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano confermato la valutazione del Tribunale. In particolare, la Corte d’Appello aveva negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e aveva applicato l’aggravante della recidiva, basando la propria decisione sulla reiterazione di violazioni di legge e sui numerosi precedenti penali, anche recenti, del soggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno fermato il processo a un livello preliminare. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Secondo i giudici supremi, il ricorso mancava di un elemento fondamentale: un “confronto effettivo” con le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado, infatti, era stata considerata “adeguatamente e logicamente motivata”. I giudici d’appello avevano spiegato in modo esauriente perché, alla luce dei precedenti specifici e recenti dell’imputato, non fosse possibile concedere le attenuanti generiche in misura prevalente e perché fosse invece corretto applicare la recidiva.
Il ricorrente, nelle sue argomentazioni, non ha contestato specificamente questi punti, limitandosi a riproporre questioni in modo generico. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (come la Corte d’Appello) se quest’ultima è esente da vizi logici o giuridici. Poiché le motivazioni della Corte fiorentina erano solide e coerenti, e il ricorso non le scalfiva in modo pertinente, l’impugnazione è stata giudicata inammissibile per la sua genericità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza offre un importante monito sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma attiva un meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma è anche obbligato a sostenere le spese del procedimento che ha inutilmente avviato. Inoltre, la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende assume un carattere punitivo, volto a disincentivare impugnazioni pretestuose o superficiali che appesantiscono il sistema giudiziario. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, una cifra che riflette la valutazione della Corte sulla manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva un confronto effettivo e specifico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non contestavano validamente la logica della decisione impugnata in tema di recidiva e circostanze attenuanti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa ha considerato la Corte d’Appello per applicare la recidiva e negare le attenuanti?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla reiterazione delle medesime violazioni di legge da parte dell’imputato e sui suoi plurimi precedenti penali, anche recenti. Questi elementi sono stati ritenuti indicativi di una persistenza nel commettere reati, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43027 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato sia con riguardo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti, in linea con la valutazione del Giudice di primo grado;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024