Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza, ma quali sono i rischi se l’impugnazione non è fondata? Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze, anzi, comporta precise sanzioni economiche. Analizziamo una breve ma significativa ordinanza che condanna un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Taranto in data 20 marzo 2025. Il soggetto, ritenendo errata la decisione del giudice di primo grado, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la decisione del GIP fosse giusta o sbagliata. L’inammissibilità si verifica quando il ricorso manca di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come ad esempio la corretta esposizione dei motivi, il rispetto dei termini per la presentazione o la manifesta infondatezza.
La conseguenza diretta di questa decisione è duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro, in questo caso quantificata in quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte, nella sua ordinanza, non entra nel dettaglio specifico della causa di inammissibilità, limitandosi a menzionarne la presenza. Tuttavia, la motivazione della condanna economica è chiara e si basa su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale penale. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, scatta automaticamente l’obbligo per il giudice di condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte specifica che tale statuizione appare “conforme a giustizia”, sottolineando come la sanzione non sia una scelta discrezionale, ma una doverosa applicazione della legge volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un importante monito. Impugnare una decisione giudiziaria, specialmente dinanzi alla Corte di Cassazione, è un diritto, ma deve essere esercitato con consapevolezza e sulla base di motivi solidi e giuridicamente validi. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un esborso economico significativo. È quindi fondamentale affidarsi a un professionista legale esperto che possa valutare attentamente le probabilità di successo dell’impugnazione prima di procedere, evitando così di incorrere in sanzioni che possono aggravare ulteriormente la posizione del proprio assistito.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza obbligatoria prevista dalla legge in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in ambito penale, al fine di sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria nel caso specifico?
Nel caso esaminato dall’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MASSAFRA il 15/07/1992
avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 27)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe in emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per inded
delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente a comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici at
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit
o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunci
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de
cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia st nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
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