Ricorso Inammissibile: Quando un’Impugnazione Generica Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le pesanti conseguenze di un’impugnazione mal formulata, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e i rischi di un approccio superficiale.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della pronuncia di secondo grado. L’obiettivo era contestare l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo che la sentenza impugnata fosse priva di un’adeguata motivazione e basata su acquisizioni probatorie non sufficienti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. I giudici hanno riscontrato che i motivi del ricorso erano ‘del tutto generici e aspecifici’. In pratica, il ricorrente non aveva spiegato in modo chiaro e dettagliato quali fossero le ragioni di fatto e di diritto per cui riteneva sbagliata la sentenza d’appello. Il suo atto si limitava a contestazioni vaghe, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici di secondo grado.
La Cassazione ha sottolineato che la pronuncia impugnata era, al contrario, ben motivata, fondata su elementi probatori definiti e significativi e priva di vizi logico-giuridici. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione il ‘punto’ della decisione che si contesta e argomentare in modo pertinente il perché quell’errore avrebbe viziato l’intera sentenza. Limitarsi a una critica generica equivale a non presentare alcun motivo valido.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta conseguenze automatiche e severe, previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, scatta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, e più gravoso, viene irrogata una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro. La Corte ha specificato che non emergevano ragioni per esonerare il ricorrente da tale pagamento.
Questa ordinanza è un monito importante: l’impugnazione non è un atto da prendere alla leggera. La sua stesura richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare e la formulazione di censure specifiche, pertinenti e argomentate. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un boomerang economico per chi lo propone, aggravando la sua posizione con ulteriori spese e sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono del tutto generici e aspecifici, non specificano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta una dichiarazione di ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di 3.000 euro?
La condanna a una sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità del ricorso, e la Corte non ha ravvisato alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tale pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 178)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specifica le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo co le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024