Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
Rilevato che
NOME COGNOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 256, comma 1,
lettera a),
e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di 2.600,00 euro di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazi
di responsabilità;
Considerato che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riprodut
deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigur
rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specificì travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me
posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritie fondata l’affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, dando atto
rinvenimento della notevole quantità di terreno e materiale lapideo misto a sabbia, posiziona al fine obiettivamente rilevabile di rimodellare il terreno, su un fondo di propriet
dell’imputato, titolare di impresa individuale avente ad oggetto l’attività di movimento t dell’omessa produzione di qualunque documentazione giustificativa in proposito da parte de
medesimo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibili
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.