Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a FOGGIA il 10/05/1991
DI NOME COGNOME NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 10/12/1994
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e Di NOME COGNOME NOME
NOME e la memoria della parte civile, con allegata nota spese;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze
motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità degli imputati, non è
consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità;
considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già
‘spese’, senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione;
evidenziato, peraltro, che la Corte, incentra l’affermazione di responsabilità
su una pluralità di elementi indiziari e non sulla semplice disponibilità della carta elettronica su cui sono stati effettuati i pagamenti, in ogni caso non smentita dalla
dichiarazione di smarrimento della titolare della carta, che non dimostra con certezza che il COGNOME (oltre alla correa) ne avesse l’uso all’epoca di
commissione del reato; che tali considerazioni, non essendo manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede riconsiderate, pena la violazione delle regole processuali ed ordinamentali che impediscono a questa Corte la rivalutazione del fatto;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.
Così deciso, il 1 luglio 2025.