Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma è un percorso che richiede rigore e rispetto delle norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali possono essere le conseguenze di un ricorso inammissibile, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in un onere economico significativo. L’ordinanza in esame, infatti, non si limita a respingere l’istanza del ricorrente, ma lo condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti alla base della decisione
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. I giudici di legittimità, dopo aver esaminato l’atto, hanno concluso per la sua inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma un giudizio che blocca l’esame della vicenda nel merito. Significa che l’appello è stato giudicato talmente viziato nei suoi presupposti procedurali da non poter essere nemmeno discusso. La conseguenza diretta e inevitabile di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente a sostenere non solo le spese del procedimento, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Generalmente, un ricorso viene dichiarato tale per vizi che possono riguardare la forma dell’atto, il rispetto dei termini per la presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge o la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. In questo caso, la Corte ha semplicemente rilevato la sussistenza di una causa di inammissibilità e ha applicato le conseguenze di legge. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria: serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni
La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’esercizio del diritto di impugnazione deve essere responsabile e tecnicamente corretto. Un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile ai fini della difesa, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questa pronuncia funge da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti per la redazione di atti così delicati, al fine di evitare che un tentativo di far valere le proprie ragioni si trasformi in un ulteriore pregiudizio economico, oltre alla conferma della condanna subita.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso viene respinto dalla Corte senza un esame nel merito della questione, a causa di vizi procedurali, formali o perché i motivi addotti non rientrano tra quelli previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40724/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della responsabili
reato contestato, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con gli apprezz di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico
argomentativo;
altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanziona
Ritenuto in particolare, all’omesso esame della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis
limita a generiche censure, senza prospettare i motivi per i quali detta causa sussist di là della unicità dell’episodio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025