Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 23/09/1965
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso di NOME NOME si contesta l’omessa specificazione del tipo di pena pecuniaria applicato.
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc.
pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sul pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale nel senso, come
si legge in motivazione, di una riduzione della precedente pena di anni due di reclusione ed euro 2186,667,00 di multa in favore di anni 1 mesi otto di
reclusione ed euro 218E067,00. E’ chiaro il riferimento ad una riduzione della precedente pena già articolata in reclusione e multa, per cui la lamentata
mancata indicazione, in dispositivo, della multa rispetto alla somma riaffermata in appello non integra alcun vizio decisionale, laddove il tipo di pena pecuniaria è
ben individuabile alla luce della sopra citata motivazione.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza che sussistano ipotesi di colpa nella
proposizione del ricorso medesimo, giustificative anche della ammenda a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/06/2025.