Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una possibilità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti. Quando questi mancano, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, un esito che comporta conseguenze significative. Analizziamo una recente ordinanza della Suprema Corte per comprendere meglio questo istituto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della decisione di secondo grado, sperando in un esito a lui più favorevole. Il caso è stato quindi assegnato alla settima sezione penale della Suprema Corte per la valutazione preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza chiara e concisa. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati. Si ferma invece a un livello precedente, constatando che l’impugnazione non possedeva le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per essere esaminata.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non dettaglia le specifiche ragioni dell’inammissibilità, possiamo dedurre che il ricorso fosse affetto da vizi che ne hanno precluso l’esame. Tipicamente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una richiesta di rivalutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità), la carenza di specificità nelle doglianze o il mancato rispetto dei termini procedurali. La decisione della Corte implica che, a seguito di un’analisi preliminare, il ricorso è stato ritenuto privo dei fondamenti di diritto necessari per procedere a un giudizio di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di questa ordinanza sono duplici e significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Qualsiasi speranza di modifica o annullamento è venuta meno. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità modifica la sentenza precedente?
No, al contrario. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e non più impugnabile la sentenza emessa dal giudice del grado precedente, in questo caso la Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/11/1966
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, di conten meramente confutativo e reiterativi delle medesime censure, in merito al diniego della causa
non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla recidiva, già adeguatamente vagl disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda
3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
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