Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Presenta il Conto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada priva di ostacoli. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un’impugnazione non adeguatamente motivata o priva dei requisiti di legge può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili per chi lo ha proposto. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio le dinamiche procedurali e le implicazioni pratiche.
Il Caso in Breve
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel dicembre 2024. L’imputato, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una piega diversa da quella auspicata, concludendosi non con una pronuncia sul merito della questione, ma con una secca declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul contenuto della sentenza d’appello.
La decisione non si è limitata a questo. Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro: una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il recupero dei condannati.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a giudicare l’impugnazione inammissibile. Tuttavia, una decisione di questo tipo si fonda su vizi che impediscono al giudice di esaminare il merito della questione. Generalmente, un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali punti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche.
* Proposizione fuori termine: l’appello è stato depositato oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge.
* Vizi di forma: l’atto non rispetta i requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale.
* Motivi non consentiti: vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere valutate in sede di legittimità, dove la Corte si occupa solo della corretta applicazione della legge.
La condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale e rigorosamente normato. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario che il ricorso sia tecnicamente ben formulato, rispetti tutti i requisiti formali e si concentri esclusivamente su questioni di legittimità.
Per il cittadino, la lezione è chiara: la scelta di intraprendere un percorso giudiziario fino all’ultimo grado deve essere ponderata attentamente con il proprio legale. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche costi certi e significativi, trasformando una speranza di giustizia in un’ulteriore sanzione economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione era privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata nel merito?
No. Una dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della vicenda e di valutare la fondatezza delle accuse o delle difese. L’analisi si ferma a un livello puramente procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 13/09/1959
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 let c.p.p.;
osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono
bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e
condannati all’inammissibilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 luglio 2025
Il Consi liere Estensore
Il Presidente