Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/08/1979
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribun di Ravenna – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato la sospensione condizionale
della pena di euro milleduecento di multa, concessa a NOME COGNOME con il decreto penale di condanna del 24/04/2023, divenuto esecutivo il 16/09/2023, che l’aveva condannata per il
reato di truffa, commessa nel dicembre 2022, in danno di NOME COGNOME il provvedimento trae origine dalla mancata ottemperanza – da parte della prevenuta – agli obblighi imposti ex ar
165 cod. pen., visto che il suddetto beneficio era stato subordinato alla restituzione di qu sottratto, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose, nella misura di eur
cinquecentosei, entro il termine di mesi sei dalla inopponibilità del decreto.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo due motivi, entrambi incentrati sui vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. pr
pen., per violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. (derivante dalla mancata indicazione de generalità della parte sottoposta a procedimento) e degli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché 5
e 57 legge 24 novembre 2981, n. 689.
La prima doglianza è aspecifica, prospettandosi deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le possano sorreggere. Quanto alla seconda censura, trattasi di deduzio che sarebbero state, eventualmente, prospettabili con riferimento al decreto, ormai divenut definitivo. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenz risultano le dedotte violazioni di legge; l’avversata ordinanza è destinata, pertanto, a re immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.