Ricorso inammissibile: le conseguenze della condanna in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, sebbene concisa, è fondamentale per comprendere il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità e non di merito. L’esito non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza, ma una verifica sul rispetto delle regole procedurali per accedere a questo ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo al vertice della giurisdizione italiana. La Suprema Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e averlo esaminato, ha proceduto con una valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha messo un punto fermo alla vicenda processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato a sostenere ulteriori oneri economici. Nello specifico, la condanna ha riguardato il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il provvedimento analizzato è estremamente sintetico e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in questi casi, la decisione si fonda sulla mancanza dei requisiti essenziali che ogni ricorso per Cassazione deve possedere. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la genericità dei motivi, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (preclusa in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini per la sua presentazione. Con la sua decisione, la Corte ha implicitamente stabilito che l’atto presentato non era idoneo a superare il vaglio preliminare, impedendo così un esame sul merito della questione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie che appesantiscono il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative: la sentenza impugnata diventa irrevocabile e il ricorrente subisce una sanzione economica. È quindi essenziale, prima di intraprendere un ricorso in Cassazione, una valutazione attenta e rigorosa dei motivi da parte del difensore, per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, i giudici non entrano nel vivo della questione ma si limitano a constatare questo difetto, chiudendo il procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento alla Cassa delle ammende ha una natura sanzionatoria. Serve a penalizzare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti solo per ritardare la conclusione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRASCATI il 02/12/1991
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che le doglianze, relative alla mancata assoluzione del ricorrente per difetto dell’elemento soggettivo, alla mancata applicazione della causa di non
punibilità dei cui all’art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente
vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 2 e 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.