Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOLA il 19/04/1975
avverso l’ordinanza del 06/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA
lato avviso alle parti;t udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso, così riqualificato, risulta presentato da difen legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla le giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono e sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo spe Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da dife non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimi affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualifica giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/ Hasani, Rv. 256835);
che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversio dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Co appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorre essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilit gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione propost avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giu dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tant ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggetti la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espress principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indiri ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ci mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ri con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 5/12/2024.