Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3815 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3815 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOBILE NOME, nato a Montebelluna il DATA_NASCITA
avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Udine del 12/9/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto reso in data 12.9.2024, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha provveduto d’ufficio a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo di una ordinanza adottata il 7.10.2021, con cui era stata concessa a NOME COGNOME la liberazione anticipata per il periodo 6.11.2020/6.5.2021.
Il decreto, in particolare, ha rilevato che per mero errore materiale era stata indicata la riduzione di pena nella misura di novanta giorni, laddove invece la riduzione, per l’unico semestre preso in considerazione, era da intendersi di quarantacinque giorni .
Avverso il predetto decreto, il difensore di NOME COGNOME ha proposto reclamo, riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte.
Nell’atto in questione si rappresenta che il 4.10.2021 COGNOME aveva presentato una istanza di liberazione anticipata relativamente a due semestri, dal 27.6.2020 al 27.12.2020 e dal 27.12.2020 al 27.6.2021. Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso in dispositivo novanta giorni di liberazione anticipata, ma in motivazione aveva erroneamente indicato un solo semestre.
L’errore, dunque, è nell’indicazione in motivazione di un solo periodo, laddove invece l’istanza faceva riferimento a due periodi, in relazione a cui, pertanto, è coerente l’indicazione di un periodo di novanta giorni anziché di quarantacinque.
Con requisitoria scritta del 22.9.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.
La conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame.
È stato affermato, infatti, che sull’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568 cod. proc. pen.: la conversione si realizza sulla base di crit e ri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 277208 -01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 -01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, COGNOME, Rv. 256835 -01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21.11.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME