Ricorso Inammissibile: L’Importanza di un Difensore Abilitato in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se a presentarlo è un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa decisione, sebbene emessa de plano (senza udienza), offre spunti cruciali sui limiti del principio di conservazione degli atti giuridici e sulle responsabilità che gravano sulla parte che impugna una sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna a una pena pecuniaria emessa dal Giudice di Pace di Pisa. Contro tale decisione, la parte soccombente ha proposto appello. Tuttavia, le sentenze del Giudice di Pace che comminano solo pene pecuniarie non sono appellabili, ma unicamente ricorribili per cassazione. Di conseguenza, l’appello è stato automaticamente convertito in un ricorso per cassazione, come previsto dal codice di procedura penale.
La Conversione dell’Appello e il Problema della Legittimazione
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, disciplinato dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, mira a salvaguardare la volontà della parte di contestare una decisione, anche se lo strumento processuale scelto è errato. In questo caso, l’appello è stato correttamente riqualificato come ricorso per cassazione. Tuttavia, è emerso un vizio insuperabile: il difensore che aveva presentato l’atto non era iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questo requisito è indispensabile per poter difendere un cliente dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere alla trattazione in udienza, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La motivazione è netta: il ricorso è stato proposto da un soggetto non legittimato. Il fatto che l’atto fosse originariamente un appello, poi convertito, è irrilevante. Il principio di conservazione non può sanare un difetto così radicale come la mancanza di ius postulandi del difensore.
Le motivazioni
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 31297/2004, Terkuci), secondo cui il principio di conservazione non può derogare alle norme che regolano i presupposti formali e sostanziali di ogni tipo di impugnazione. Ogni mezzo di impugnazione ha le sue regole, e per il ricorso per cassazione una di queste è, appunto, la necessaria abilitazione del legale. La mancanza di tale requisito rende l’atto processuale irrimediabilmente viziato.
Alla dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è seguita la condanna del ricorrente. Egli è stato obbligato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione pecuniaria è dovuta in quanto non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per il grado di giudizio specifico. La scelta di un difensore non abilitato per un ricorso in Cassazione non solo impedisce l’esame nel merito della propria causa, ma espone anche a significative conseguenze economiche. Per i cittadini, è fondamentale verificare sempre che il proprio legale possieda le necessarie qualifiche per patrocinare davanti alle Corti superiori, al fine di evitare che un errore procedurale precluda la tutela dei propri diritti e comporti ulteriori sanzioni.
Un appello errato può essere ‘salvato’ e convertito in un altro tipo di ricorso?
Sì, in base al principio di conservazione (art. 568 c.p.p.), un’impugnazione presentata con una forma errata può essere convertita in quella corretta. Tuttavia, come chiarisce questa ordinanza, la conversione non può sanare vizi fondamentali, come la mancanza di un difensore abilitato per quel tipo di ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un avvocato non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito essenziale per poter agire dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo vizio di legittimazione non è sanabile.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile per sua colpa?
Oltre a non ottenere una decisione sul merito della questione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43503 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIUDICE DI PACE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di c:ui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 ottobre 2024.