Ricorso inammissibile: quando l’errore del difensore costa caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile non può essere salvato se proposto da un avvocato privo della necessaria abilitazione a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa ordinanza sottolinea l’importanza dei requisiti formali nel processo e le gravi conseguenze che possono derivare dalla loro inosservanza, anche a carico dell’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per un reato previsto dalla legge sulle armi. Contro tale decisione, il difensore dell’imputato proponeva appello. La Corte di Appello, tuttavia, analizzando l’atto, lo riqualificava giuridicamente come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Suprema Corte per la competenza.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
A questo punto, la Corte di Cassazione, investita della questione, ha emesso una declaratoria di inammissibilità de plano, ovvero senza procedere con un’udienza formale. La ragione è netta e insuperabile: il ricorso, pur essendo stato correttamente riqualificato nella forma, era stato originariamente presentato e sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questo difetto di ‘legittimazione’ del proponente rende l’atto nullo fin dall’origine.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati. Il principio di conservazione degli atti giuridici, previsto dall’articolo 568 del codice di procedura penale, che consente al giudice di riqualificare un’impugnazione presentata con una forma errata, non può spingersi fino a sanare vizi sostanziali. La mancanza di abilitazione del difensore non è un semplice errore di forma, ma un difetto fondamentale che riguarda la capacità stessa del soggetto di proporre quel tipo di impugnazione.
La Corte ha richiamato una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 31297/2004), la quale ha chiarito che le norme che disciplinano i tipi di impugnazione e i requisiti per proporle non possono essere derogate. Permettere a un avvocato non abilitato di presentare un ricorso per cassazione, anche se mascherato da appello, significherebbe violare le regole fondamentali del processo.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto l’impugnazione inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. La condanna scatta in quanto non sono stati ravvisati elementi tali da escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della scelta di un difensore qualificato e sulla verifica delle sue specifiche abilitazioni in base al grado di giudizio. Un errore procedurale, come la proposizione di un’impugnazione da parte di un avvocato non legittimato, non solo preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni ma comporta anche significative conseguenze economiche. La rigidità delle norme procedurali, in questo contesto, è posta a garanzia della serietà e della correttezza del processo giudiziario, e non ammette scorciatoie o sanatorie per vizi di tale gravità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto da un difensore non abilitato a patrocinare presso le giurisdizioni superiori. Questo è un vizio che non può essere sanato.
Se un avvocato sbaglia a qualificare un’impugnazione (es. la chiama appello invece di ricorso), l’atto è sempre nullo?
No, non sempre. Il principio di conservazione degli atti (art. 568 c.p.p.) permette al giudice di riqualificare l’atto nella sua forma corretta. Tuttavia, questo principio non può sanare difetti sostanziali come la mancanza di legittimazione del difensore, come avvenuto in questo caso.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata;
Rilevato che è stato proposto appello – poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza deila Corte di appello di Catanzaro del 26/02/2024 Ce.)… -J, 12.4. avverso sentenza del Tribunale dilCatanzaroi che aveva condannato COGNOME acix) COGNOME alla pena dell’ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110;
Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell’appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente – disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119);
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2024.