Ricorso Inammissibile: Le Gravi Conseguenze di un Avvocato non Cassazionista
Affidarsi a un legale per un ricorso in Cassazione è un passo cruciale, ma cosa succede se il professionista scelto non ha i requisiti per patrocinare davanti alla Suprema Corte? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci ricorda che un errore di questo tipo può costare caro. L’intervento di un avvocato non cassazionista rende il ricorso immediatamente inammissibile, con pesanti conseguenze economiche per il cliente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace di Avellino nei confronti di due persone per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), con la comminazione di una multa di 450 euro. I due condannati, tramite il loro difensore, hanno proposto appello presso il Tribunale di Avellino.
Il Tribunale, tuttavia, ha correttamente rilevato che la sentenza del Giudice di Pace non era appellabile, secondo quanto previsto dalla normativa specifica (D.Lgs. 274/2000). Di conseguenza, ha riqualificato l’impugnazione come ricorso per Cassazione, l’unico mezzo di difesa consentito in quella fase, e ha trasmesso gli atti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Giunto il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’esito è stato rapido e definitivo. Con una procedura semplificata, detta “de plano”, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se i ricorrenti fossero colpevoli o innocenti), ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente formale, risultato fatale.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso viziato.
Le Motivazioni: L’Importanza di un Avvocato non Cassazionista nel Processo
Il cuore della decisione risiede in un requisito fondamentale previsto dall’articolo 613 del codice di procedura penale: per presentare un ricorso in Cassazione è indispensabile che il difensore sia iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Nel caso di specie, il legale incaricato dai ricorrenti non possedeva questa speciale abilitazione. La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando diverse sentenze precedenti: la mancanza di questa iscrizione costituisce una causa di inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria.
La norma mira a garantire che la difesa tecnica davanti alla più alta corte dello Stato sia affidata a professionisti di comprovata esperienza e competenza, data la complessità delle questioni trattate, che vertono unicamente su profili di legittimità e sulla corretta interpretazione delle norme.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea una lezione fondamentale per chiunque si trovi a dover affrontare un procedimento giudiziario: la scelta del difensore è un momento delicato e di cruciale importanza. Per i gradi di giudizio più elevati, come il ricorso per Cassazione, è imprescindibile verificare che il proprio legale sia un avvocato cassazionista abilitato. Un errore formale di questo tipo non solo preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La decisione serve da monito: la forma, nel diritto, è spesso sostanza, e ignorarne le regole può avere effetti irreversibili sul proprio caso.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha presentato non era iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
È possibile sanare il vizio di un ricorso presentato da un avvocato non abilitato?
No, la giurisprudenza citata nell’ordinanza conferma che la mancanza dell’iscrizione del difensore all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione è una causa di inammissibilità insanabile del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALTAVILLA IRPINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2022 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato con procedura ” de plano”.
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Incecca NOME e NOME NOME, a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che in data 18/7/20222 li ha riconosciuti responsabili del delitto di cui all’art. 633 cod. pen condannandoli alla pena di euro 450,00 di multa.
Con sentenza del 16/3/2023 il Tribunale di Avellino, rilevata l’inappellabilità della pronuncia di primo grado, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 274/2000, ha qualificato ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l’impugnazione quale ricorso per Cassazione, unico mezzo di impugnazione consentito, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
I ricorsi, però, vanno dichiarati inammissibili, in quanto AVV_NOTAIO non risult iscritta nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, COGNOME G., Rv. 211855), con conseguente la condanna dei ricorrenti, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente i euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C:assa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 L’estensore a Presidente