Ricorso Inammissibile: L’Errore Fatale del Difensore non Abilitato
Nel complesso mondo della procedura penale, alcuni requisiti formali non sono semplici cavilli, ma pilastri fondamentali che garantiscono il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la necessità che il difensore sia specificamente abilitato per presentare un ricorso davanti alle giurisdizioni superiori. L’inosservanza di questa regola porta a una conseguenza drastica: il ricorso inammissibile, anche quando l’atto arriva alla Suprema Corte attraverso un percorso anomalo come la conversione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Potenza nei confronti di un imputato per un reato sanzionato con la sola pena dell’ammenda. L’imputato, tramite il suo difensore, decide di impugnare la decisione, proponendo un atto qualificato come appello presso la competente Corte d’appello.
Tuttavia, la legge processuale prevede che le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda siano direttamente ricorribili per cassazione. La Corte d’appello, rilevando correttamente l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione, ha applicato il principio di conversione previsto dall’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale, e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.
La Conversione dell’Atto e il Problema del Difensore: un ricorso inammissibile
Sebbene il meccanismo di conversione abbia funzionato correttamente, portando l’impugnazione davanti al giudice competente, è emerso un vizio insuperabile. L’avvocato che aveva redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Questo dettaglio, tutt’altro che trascurabile, ha spostato il focus della questione da un semplice errore procedurale (la scelta dell’appello anziché del ricorso) a un difetto strutturale dell’atto stesso. La difesa ha quindi dovuto affrontare la severa sanzione del ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il ragionamento dei giudici si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, che stabilisce in modo inequivocabile i requisiti di forma per il ricorso in cassazione. Tra questi, spicca l’obbligo che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha chiarito che questo requisito non ammette deroghe. Il fatto che l’atto sia giunto in Cassazione non come ricorso diretto, ma a seguito di una conversione, non sana il vizio originale. L’impugnazione, nel momento in cui viene valutata come ricorso per cassazione, deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità previsti per quello specifico mezzo. La mancanza della sottoscrizione di un avvocato ‘cassazionista’ è un vizio che inficia l’atto fin dalla sua origine, rendendolo inidoneo a introdurre validamente un giudizio di legittimità.
Citando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione dei motivi da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando questo sia il risultato della conversione di un atto di appello erroneamente proposto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre una lezione di fondamentale importanza pratica: la scelta del difensore deve sempre tenere conto delle specifiche competenze e abilitazioni richieste per ogni fase e grado del giudizio. L’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità che, se disatteso, preclude qualsiasi esame nel merito delle ragioni dell’imputato.
Questa decisione sottolinea come un errore nella scelta del professionista o una svista sulla sua abilitazione possa avere conseguenze fatali per l’esito del processo, vanificando la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al più alto organo della giurisdizione. Per l’imputato, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a causa della declaratoria di inammissibilità.
Un appello, erroneamente proposto, può essere convertito in ricorso per cassazione?
Sì, la legge prevede che se viene proposto un mezzo di impugnazione diverso da quello corretto, il giudice lo trasmetta all’organo competente. In questo caso, l’appello è stato correttamente convertito in ricorso e trasmesso alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è firmato da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale è un requisito di ammissibilità previsto dalla legge (art. 613 cod. proc. pen.), la cui mancanza impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
La dichiarazione di inammissibilità vale anche se il ricorso arriva in Cassazione dopo una conversione di un appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità sussiste anche nel caso in cui l’atto sia stato convertito. Il vizio originario, ovvero la mancanza di abilitazione del difensore che ha firmato l’atto, rende il ricorso inammissibile a prescindere da come sia giunto alla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44729 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di POTENZA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME – imputato del reato di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. 152 del 2006 – ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata I iztr , 1.2.?, come appello, innanzi alla Corte d’appello di Eirenze, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione, trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto lo stesso è sottoscritto da un difensore (AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nu rilevando la disposta conversione dell’appello in ricorso per cassazione. Invero, la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
e estensore GLYPH
Il Presidente